VOCABOLARIO TEMATICO TRECCANI

CONGREGAZIONE
1) Le Congregazioni pontificie. Le c. sono commissioni di prelati, con funzioni amministrative, legislative e giudiziarie, attraverso cui la Santa Sede tratta gli affari della Chiesa. Le prime c. nacquero nel 16° sec., come commissioni di cardinali specializzate in determinati campi e aventi il compito di coadiuvare il pontefice nelle materie spirituali e temporali. Scomparso lo Stato pontificio, vennero meno le c. di ambito puramente temporale. A seguito della riforma attuata nel 1988 da Giovanni Paolo II (con la costituzione Pastor Bonus), fanno parte della Curia romana nove c., con competenze varie. Ognuna è presieduta da un cardinale prefetto ed è composta da un certo numero di cardinali o arcivescovi e vescovi diocesani, nominati dal papa. La C. per la dottrina della fede, erede del Sant’Uffizio, ha il compito promuovere la dottrina della Chiesa in materia di fede e costumi: tutela la verità della fede e dei costumi e vigila affinché non siano divulgati errori contro la dottrina della Chiesa. Inoltre, pur non essendo un tribunale, ha competenza esclusiva circa i delitti contro la fede o la morale. La C. per il culto divino e la disciplina dei sacramenti si occupa della disciplina della liturgia dei sacramenti, della loro celebrazione e delle dispense che in materia di sacramenti eccedono la competenza del vescovo diocesano. Rientrano inoltre tra le c. con competenza materiale la C. per l’educazione cattolica (dei seminari e degli istituti di studi) e la C. delle cause dei santi; la seconda cura tutta l’attività di beatificazione dei servi di Dio e di canonizzazione dei beati. Ne fanno parte medici e teologi, per meglio accertare questi due gradi di canonizzazione. Tra le c. con competenza prevalentemente personale va anzitutto ricordata la C. per i vescovi, che provvede alla creazione, modificazione ed estinzione delle Chiese particolari e a tutto ciò che attiene alla nomina dei vescovi. La C. per il clero/”>clero si occupa, invece, di tutto ciò che riguarda la vita, la disciplina e gli obblighi del clero, dei chierici e dei religiosi e di ciò che spetta alla Santa Sede circa l’ordinamento dei beni ecclesiastici. La C. per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica promuove e regola la pratica dei consigli evangelici nelle forme di vita consacrata e nell’attività di vita apostolica, erige istituti e le società di vita apostolica, dando il proprio parere circa la creazione da parte del vescovo diocesano o circa la loro soppressione. Tra le c. con competenza territoriale rientra in primo luogo la C. per le Chiese orientali, che ha competenza mista, territoriale e per materia, in quanto si occupa di tutto ciò che concerne persone e cose delle Chiese orientali (struttura, ordinamento, status dei fedeli e ministri delle Chiese orientali ecc.). Accanto a essa vi è la C. per l’evangelizzazione dei popoli, che dirige e coordina l’opera di evangelizzazione dei popoli, compresa l’azione missionaria. 2)Congregazioni mariane Associazioni religiose che, attraverso una spiritualità spiccatamente mariana (ma non per questo meno cristocentrica ed ecclesiale), si propongono la santificazione personale dei propri membri e ogni genere di apostolato (caritativo, sociale, culturale ecc.). La prima fu fondata a Roma nel 1463 dal gesuita belga J. Leunis tra gli studenti del Collegio romano. Aperte ai fedeli di ogni condizione, non esclusi gli ecclesiastici, si diffusero rapidamente nel mondo. Furono ripetutamente approvate con solenni e numerosi documenti da molti papi. Dopo il Concilio Vaticano II hanno assunto la denominazione di Comunità di vita cristiana. Sono organizzate in una cinquantina di federazioni nazionali, riunite in una mondiale, con sede in Roma. 3)Congregazioni monastiche Unioni di più monasteri sui iuris sotto uno stesso superiore. Sono 36, delle quali 21 di benedettini (a loro volta unite in confederazione sotto un abate primate, con compiti di coordinamento e collegamento), 2 di mechitaristi di rito armeno (Venezia, Vienna), 1 di benedettini camaldolesi (c. di Monte Corona), 12 di cistercensi (con un abate generale avente su tutte solo il diritto di visita).
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PARRÒCCHIA
s. f. [dal lat. tardo, eccles., parochia, forma laterale di paroecia, che è dal gr. παροικία, propr. «vicinato», der. di παροικέω «abitare accanto», raccostato per il sign. a πάροχος (v. parroco)]. – Nell’ordinamento ecclesiastico, la più piccola circoscrizione territoriale compresa in una diocesi, dotata di personalità giuridica, che comprende un numero più o meno grande di fedeli affidati alle cure pastorali di un sacerdote (il parroco), nominato dal Vescovo diocesano: una pnumerosa (con riguardo al numero dei parrocchiani), vasta (rispetto al territorio), povera o ricca (a seconda dei redditi beneficiarî di cui godeva, prima che i benefìci ecclesiastici fossero estinti); p. territoriali, quelle costituite per tutti i fedeli di un dato territorio (diversamente dalle ppersonali, le quali, in seguito a particolari motivi di opportunità, vengono costituite per la cura di determinati gruppi di fedeli; in passato, erano di questo tipo anche le parrocchie legate a un corpo militare, a una famiglia reale, ecc.); erezionesoppressione di una p.; pvacante, priva temporaneamente del parroco titolare; quasiparrocchia, nella terminologia del diritto canonico, circoscrizione territoriale e comunità di fedeli che, per speciali circostanze, non è stata ancora eretta in parrocchia, a cui è peraltro equiparata (è affidata alle cure di un quasiparroco). Nell’uso com., anche la chiesa in cui il parroco esercita le funzioni pastorali che gli sono attribuite (più propriam. detta chiesa parrocchiale): andare a messa alla p.; il matrimonio è stato celebrato nella pdi Sant’Antonio; oppure l’ufficio parrocchiale, e più estesamente l’edificio (a cui in taluni luoghi si dava il nome di parrocchietta), di solito annesso alla chiesa, in cui si tengono riunioni e s’impartisce l’insegnamento del catechismo, e che spesso è anche dotato di un oratorio e di diversi locali; chiedere in pil certificato di battesimoi ragazzi sono andati a giocare in p., stasera c’è il cinema in p.; o, ancora, l’insieme dei fedeli della parrocchia. In senso fig., la parola è talvolta usata (con leggero senso spreg.) per indicare un gruppo di persone legate da comuni interessi, anche non materiali: io non sono della vostra p. (o sono di un’altra p.), non faccio parte del vostro gruppo; cerca di fare gli interessi della sua p.; pensano solo alla loro p.
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PREPOŚITURA
s. f. [dal lat. tardo praepositura, der. di praeposĭtus: v. preposito]. – 1. Ufficio, carica, dignità di preposito, nelle sue varie accezioni, o anche di prevosto, come ufficio ecclesiastico. 2. Territorio su cui ha giurisdizione un preposito o un prevosto, e il luogo di sua residenza.
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PREVOSTURA
s. f. [der. di prevosto]. – 1. Dignità di prevosto, come ufficio ecclesiastico. 2. In Francia, fin dal medioevo, la carica, talora ereditaria, del prevosto, che rappresentava l’autorità del grande feudatario o del re in una castellania (fino al 1749, anno in cui le prevosture furono soppresse).
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ROMITO
s. m. e agg. [variante pop. di eremita]. – 1. letter. o pop. Eremita: convento abitato da santi r.; far vita da r.; sai che son rimasto solo? solosolo come un r. (Manzoni); Quasi r., e strano Al mio loco natioPasso del viver mio la primavera (Leopardi). Il rdel Cenisio, poesia di G. Berchet. 2. agg., letter. Solitario: Come nel chiostro vergine romita (Foscolo); Per mezzo i boschi e per strano sentiero Dunque ella se n’andò sola e romita (Ariosto); l’ombratutta in sé romita (Dante), raccolta in sé stessa. Anche di luoghi: sentierobosco r.; viastrada r.; stanze r.; il Sol che nasce Su rcampagna (Leopardi). ◆ Dim., poco com., romitèlloromitino; pegg. romitàccio.
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SPONGA 
spugna (ant. o dial. spógnaspóngaspùngia, ant. e letter. spóngia) s. f. [lat. spongia, dal gr. σπογγία e σπογγιά, der. di σπόγγος «spugna; fungo spugnoso», prob. di origine mediterranea].
In mineralogia, tipo di calcare (s. delle Màrmore, ecc.) o di travertino (pietra spugna o spugnone) molto cavernoso, simile a una spugna con grossi pori.